STATUTO
MISERICORDIA DI CASTELLINA SCALO ODV

PREMESSA
Il movimento delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria
che “ebbe cominciamento per lo padre messer Pietro martire l’anno
1244 nella vigilia della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl.
Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende
far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II
consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò
un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del
terzo millennio; corso storico che le vede ”Fautrici della civiltà
dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.
In particolare la Misericordia di Castellina Scalo nasce sulle
spoglie della già esistente Misericordia di “Castellina Scalo
Compagnia del Ss. Sacramento”, costituitasi nell’anno 1939, per il
volere dell’allora parroco Don Luigi Profeti.

CAPO I – COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita in Monteriggioni l’Associazione ente del terzo
settore denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
CATELLINA SCALO ODV” con sede in Monteriggioni Loc. Castellina
Scalo. Diocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino.

Articolo 2 – Principi Ispiratori
La Misericordia di Castellina Scalo é una Associazione di
Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle
opere di Misericordia corporali e spirituali, in soccorso dei
singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle
coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa
Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello
spirito del Concilio Vaticano II.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha
strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici
La Misericordia di Castellina Scalo è costituita agli effetti
giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel registro
unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni
di Volontariato.
La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di
fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 “Norme
comuni” e canoni 321-326 “Associazioni private di fedeli” del
Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 – Finalità
1. Scopo della Confraternita è l’ esercizio volontario, per amore
di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e
spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche
calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale,
anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le
iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere
di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e
rendersene partecipe impegnandosi cosi a contribuire all’analisi
ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di
abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di
intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla
salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di
crescita civile della società a misura d’uomo.
La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore
di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse
generale, di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni;
g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;
h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e successive modificazioni;
l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione,
di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi
di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale
con un produttore operante in un’area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un
accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del
produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo,
misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere
ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto
del lavoro infantile;
m) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi
o lavorativi;
o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
p) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti
o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del
presente articolo;
r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa non armata;
s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni;
u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata”.
In particolare la Confraternita potrà:
• impegnarsi per l’elevazione spirituale mediante pratiche di
pietà carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la
Civiltà dell’amore;
• svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il
soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei
portatori di disabilità;
• realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai
bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio
anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi,
di cura e di prevenzione;
• promuovere la donazione di organi;
• operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché
realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
• attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione,
anche professionale, nonché l’attività di informazione e
culturali di interesse sociale con finalità educative;
• attuare iniziative di formazione universitaria, postuniversitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse
sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;
• organizzare e gestire attività culturali, artistiche,
ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale,
• realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative
di radio/video-diffusione;
• organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
• operare nell’ambito dell’alloggio sociale nonché realizzare
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi;
• operare nell’ambito dell’accoglienza umanitaria ed integrazione
sociale dei migranti;
• realizzare iniziative di agricoltura sociale;
• provvedere all’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o
servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone
svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso
al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti
o prodotti od il sostegno a distanza;
• operare nell’ambito della tutela, valorizzazione e recupero del
patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché della
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni
confiscati alla criminalità organizzata;
• operare nell’ambito della promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco.
2. La Misericordia può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice
del Terzo settore, attività diverse da quelle in interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri
e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro
individuazione sarà successivamente operata mediante deliberazione
del Magistrato.
Articolo 5 – Attività di formazione
La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e
cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione
spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di
addestramento tecnico-operativo dei confratelli con corsi di
istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto
riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Articolo 6 – Sezioni
Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà
costituire apposite sezioni.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento
regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento
all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa,
la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con
le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio
Assistente ecclesiastico o “Correttore”.
Articolo 8 – Stemma ed immagine coordinata
1. Lo stemma della Confraternita è d’azzurro al trigramma in
caratteri capitali latini d’argento JHS posto in punta dello
scudo, sormontato da uno scudetto ovale pure d’argento con in
punta una spiga di grano in fascia e sopra, a destra un grappolo
d’uva pendente sopra un calice, a sinistra un’altra spiga di grano
in palo, il tutto al naturale; col capo d’oro, alla croce latina
di rosso posta tra le lettere in caratteri capitali gotici
d’azzurro F M (Fraternitas Misericordiae), con il lato lungo di
detta croce discendente sulla la partizione a descrivere lo
scudetto sottostante; elmo a testa di cavallo.
2. La Misericordia si riconosce ed applica l’immagine coordinata del
movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia
operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 9 – Veste
La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera
semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un
cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce
latina da un lato e l’immagine della Madonna dal1’altro.
Per tutte le attività di volontariato potrà essere adottata una
divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale
La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne
costituisce la rappresentanza locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della
Confraternita, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della
Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei
Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla
Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa
in caso di necessità.
Articolo 11) Adesione ad altre organizzazioni
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre
associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi
al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della
stessa Confederazione.
Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre
associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e
di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Articolo 12 – Risorse economiche e Patrimonio
1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e
per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
a) quote e contributi degli iscritti;
b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche
finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di
cui all’art 4 comma 2;
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione
secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
2. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento
delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13 – Il volontario
1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro
prestazione di attività.
Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria
ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo
ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle
Misericordie “Che Iddio gliene ne renda merito”.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità
e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni
aventi puro carattere morale.
2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’attività del volontario deve essere svolta in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è
associato.
La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito
regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.
Articolo 14 – Gruppi operativi
La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso
il gruppo “Gemme”.
Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita
può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito
regolamento e delegando quale responsabile un componente del
Magistrato.
CAPO II – REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA
Articolo 15 – Iscrizione
1. Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati,
sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella”
ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità
morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale
della Confraternita.
2. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi
morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il
profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a
sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini
istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della
quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi
al Governatore. Il Magistrato delibera sulla domanda secondo criteri
non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività
di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve
essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Magistrato,
nel libro degli associati. Il Magistrato deve entro 60 giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta
può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,
in occasione della sua successiva convocazione.
4. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia i Confratelli, riuniti in un’unica
grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di
Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di
iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso
l’iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi,
deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla
Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e
dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno
solo nei casi previsti dall’art. 19. Non sono pertanto ammesse
adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono
rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli
1. I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della
Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la loro
opera e con le loro competenze e conoscenze.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono
di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto
di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni
dalla data di iscrizione nel libro dei soci. L’elettorato attivo e
passivo presuppone la maggiore età.
2. La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore, cioè
colui che contribuisce al sostentamento della Confraternita senza
acquisire diritti ne doveri.
CAPO III – DIRITTI, DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo – 17 – Diritti e doveri dei confratelli
1. I Confratelli, come descritti nel precedente Articolo comma 1,
hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi;
b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data
di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano i casi di
incompatibilità di cui all’art. 28;
c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della
Confraternita;
d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne
l’andamento;
e) frequentare i locali della Misericordia;
f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla
Misericoridia;
g) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e
documentate;
i) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere
visione dei bilanci.
2. Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate
dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno
della Misericordia che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito
di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche
sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare
alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
g) assolvere al pagamento della quota associativa.
Articolo 18 – Provvedimenti disciplinari
1. I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti
disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito
a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c)decadenza;
d)esclusione;
2. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti
a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a)
e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro
15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide,
sentito l’interessato ed il Governatore, con parere definitivo.
3. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai
punti c) e d) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del
successivo Art. 19.
Articolo 19 – Perdita della qualità di iscritto
1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni,
per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato,
in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di
Confratello.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti
essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’Art. 15.
Inoltre l’Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista
nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’Art. 17 comma
2 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della
quota sociale.
Si perde per esclusione quando il socio abbia tenuto comportamenti
che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità
alla Misericordia.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la
perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la
Confraternita.
2. I provvedimenti di decadenza e dì esclusione sono proposti
motivatamente dal Governatore all’Assemblea.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data
comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte
del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie
deduzioni.
L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano
venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso
l’Interessato dovrà presentare al Governatore una nuova domanda, con
le modalità di cui all’art. 15, e sulla quale Il Magistrato
delibererà sentito il parere del Collegio Probivirale, l’eventuale
accettazione. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun
caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del
provvedimento di decadenza.
3. I
Confratelli che comunque abbiano cessato di appartenere alla
Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
CAPO IV – ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Articolo 20 – Gli organi
Sono organi della Confraternita:
a) L’Assemblea;
b) II Magistrato;
c) II Governatore;
d) II Collegio Probivirale;
e) II Collegio dei Sindaci Revisori ove espressamente previsto;
f) e l’Organo di controllo, se si verificano i requisiti previsti
dalla legge.
L’ASSEMBLEA
Articolo 21 – Composizione
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli ed è
presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore
o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più
anziano di età.
Articolo 22 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di
aprile, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla
normativa vigente, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche
sociali.
L’Assemblea e convocata dal Governatore dandone massima diffusione
tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici,
nonché attraverso affissione di avviso di convocazione presso la
sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza
in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo
stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore
e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.
Articolo 23 – Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea sì riunisce in via straordinaria in qualunque periodo
e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo
dei Confratelli;
b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi
e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano
all’unanimità la convocazione al Magistrato;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi
inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve
convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità dell’Art.
22.
Articolo 24 – Quorum costitutivo
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto
mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque
sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il
doppio dei componenti del Magistrato.
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea ogni Confratello
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro
Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto,
non potrà essere portatore di più di una delega.
Articolo 25 – Quorum deliberativo
L’Assemblea delibera validamente con la meta più uno dei voti
espressi dai presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti
rispettivamente il resoconto morale ed il bilancio non hanno diritto
di voto.
I componenti del Collegio dei Revisori, ove previsti, non hanno
diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea
sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’Art.
40.
Articolo 26 Attribuzioni
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità
con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore
sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e
della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o dell’Organo di
Controllo laddove previsti;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il
Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) stabilire il numero dei componenti il Magistrato e eleggere, a
scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio
Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
d) nominare, ove previsto, l’Organo di Controllo e il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal
Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto
previsto dall’Art. 40;
g) nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la
Commissione elettorale;
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei
Confratelli;
i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi
associativi, ai sensi dell’Art. 28 del Codice del terzo settore e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare lo scioglimento;
k) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della
Misericordia.
IL MAGISTRATO
Articolo 27 – Attribuzioni
Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera
su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea ed
è eletto dalla stessa Assemblea.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso
l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di
automezzi e la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce
le attività secondarie e strumentali di cui all’Art. 4 comma 2;
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né
alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico,
né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi,
relativi alla vita della Confraternita;
c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice
Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si
rendesse necessaria;
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni
qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento
della Confraternita;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico,
all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del
personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto
dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la
determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni
del personale dipendente;
g) predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla
normativa vigente, e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le
modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di
inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone
la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli Art. 21,
22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse
della Misericordia, salva la ratifica alla prima Assemblea
successiva;
j) delibera l’ammissione degli associati e assume i provvedimenti
disciplinari di sua competenza;
k) cura l’osservanza dello spirito religioso della Misericordia
nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui
la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
l) propone all’Assemblea, le modifiche statutarie sia di propria
iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
m) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al
di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di
determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori
di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
n) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli
organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi
arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della
Confraternita;
o) determina l’ammontare della quota associativa che ogni
Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della
Confraternita;
p) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia,
congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il
conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto
secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
r) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro
degli associati, il registro dei volontari e il libro delle
deliberazioni assembleari;
s) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che
il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi
della Confraternita.
Articolo 28 – Composizione
1. Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli.
Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del
Magistrato.
2. Possono essere eletti nel Magistrato alla data stabilita per le
elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 24 mesi nel libro
soci.
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli
eletti alle cariche di Proboviro, di Sindaco revisore o nominati
membri dell’Organo di controllo e/o soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, ove previsti.
3. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente
della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche
politiche a qualunque livello.
4. A tutti gli amministratori si applica l’art. 2382 Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili
ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo
settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 29 – Adunanze
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni
qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia
presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei
componenti il Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia e dal Presidente del Collegio
dei Probiviri con richieste scritte e motivate.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere
il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni
prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la
conoscenza dell’ordine del giorno ai consiglieri.
Per il suo carattere di organo di governo, in caso di necessità ed
urgenza, il Magistrato può essere convocato anche con ogni altro
mezzo idoneo secondo il progresso tecnologico nelle TIC.
Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio
segreto.
Articolo 30 – Il Governatore
1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione
convocata dopo le elezioni.
È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie
attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione
nazionale delle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.
In particolare il Governatore:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle
prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello
statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone
in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d)cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell’inventario
dei beni mobili ed immobili;
e) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli
l’interessamento della Confederazione stessa;
f) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel
presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche
di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima
riunione successiva al provvedimento.
2. L’incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro
con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo 31 – Il Vicegovernatore
II Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione
convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo
sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che
il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 32 – Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione
convocata dopo le elezioni.
Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato e dell’Assemblea.
E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita;
cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora
alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell’art. 30.
In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il
Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra le persone
esterne agli Organi Sociali. Il tal caso il Segretario partecipa ai
lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 33 – Gratuità e durata degli organi sociali
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito; i
componenti gli organi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibli.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente,
succede il primo dei non eletti.
I nuovi membri restano in carica per la stessa durata del membro
sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici
a lui affidati.
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni
consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 34 – Il Collegio Probivirale
1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall’Assemblea fra i Confratelli con particolare
conoscenza del corpo sociale e della Misericordia e che si sono
contraddistinti per la loro dedizione.
Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui
al precedente Art. 28 commi 2 e 3.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni
qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno
una volta all’anno per la verifica dell’andamento della
Confraternita.
In particolare:
a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti
da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei
regolamenti;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i
provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di
quest’ultimi;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta
e motivata, il Magistrato della Confraternita;
e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia
dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle
elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla
data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove
elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 43.
2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i
componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole
procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.
Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.
3. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
Articolo 35 – Il Collegio dei sindaci revisori e l’Organo di
controllo
1. L’Assemblea può eleggere fra i Confratelli, al non verificarsi
delle previsioni dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri
effettivi e due supplenti.
Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme
di cui al precedente Art. 28, commi 2 e 3, dello statuto.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio potrà essere
affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori
legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere
contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei
Probiviri.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei
conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato
e dell’Assemblea.
Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i
componenti, e delibera a maggioranza.
I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle
delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e
finanziario non hanno diritto di voto.
2. Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Confraternita nomina, per mezzo
di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico,
a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30,
comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti
non vengono superati.
Al momento della nomina dell’Organo di controllo, il Collegio dei
Revisori dei Conti cessa la propria attività.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399
del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
L’Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione
legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due
dei tre limiti di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117.
L’organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione
legale, deve essere composto da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Articolo 36 – Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se
ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’assemblea deve
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione
legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 37 – Il Correttore
1. L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario
Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per
le materie spirituali, religiose o di culto.
Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della
Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli
anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali
potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
2. Il Correttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del
Magistrato, senza diritto di voto.
Articolo 38 – La Commissione elettorale
1. La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea in riunione
indetta almeno 90 giorni prima la data che precede la scadenza del
mandato ovvero nella riunione che precede ogni quadriennio.
È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i
confratelli.
I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono
chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle
liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della
Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti
voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma
saranno annullate.
La commissione ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente
ed il Segretario;
b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del
Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti
l’organo;
c) redigere la lista di 5 Confratelli per l’elezione del Collegio
dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre
il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d) redigere, ove previsto, la lista di 5 Confratelli per l’elezione
del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti
come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come
supplenti.
2. Le liste devono riportare il nome del Confratello.
3. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale
proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione
indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al
Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione
dell’Assemblea elettiva tenendo presente che dovrà essere convocata
almeno 15 gg prima della data fissata.
4. La commissione inoltre:
4.1. accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo
di partecipazione all’Assemblea;
4.2. accerta la regolarità delle deleghe;
4.3. cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni
stesse.
Articolo 39 – Modalità di elezione degli organi
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono
vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere
la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due
voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei
Revisori dei conti, ove previsto, ed un numero di preferenze pari
ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno
riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore
anzianità di iscrizione alla Confraternita.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano
di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel
presente articolo, saranno dichiarate nulle.
Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione
nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro
7 gg e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni
o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono
essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall’affissione.
La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima
dell’insediamento dei nuovi organi.
Articolo 40 – Riforma dello statuto
1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato
secondo la norma di cui all’Art. 27 punto l), è presentata al
Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di
Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.
La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri
in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia per il proprio parere.
Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto
della Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea
straordinaria con specifica indicazione dell’ordine del giorno
nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
2. L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’Art.
23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà
pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso
periodo di convocazione.
Per 1’approvazione di modifiche statutarie, in prima convocazione
occorre la presenza di almeno il venticinque per cento più uno
degli Associati (aventi diritto di voto) ed il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei presenti.
Ogni Socio può essere portatore al massimo di una delega.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti,
gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile
fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità
della sua vita associativa.
Articolo 41 – Regolamento generale
L’Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente
statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti il Regolamento
Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui
articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui
sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del
Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso
Magistrato.
Articolo 42 – Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione
degli utili
1. La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale
e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Magistrato, viene approvato dalla Assemblea
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore.
Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate
ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 43 – Mancato funzionamento della Confraternita
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non
rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e
delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di
provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli
organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui
all’Art. 34 comma e), il Governatore della Confraternita segnala
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di
interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della
funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del
Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.
La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate
le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di
ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con
funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento
degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione,
nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la
ricostituzione degli organi sociali.
Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o
l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine,
ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione
delle autorità competenti.
Articolo 44 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia
Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa
la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare
qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle
Misericordie.
Articolo 45 – Scioglimento della Confraternita
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare
se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta
impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un
numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le
opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da
convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di
cui all’Art. 43.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le
speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e del
voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea
con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la
propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà
della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori
preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti
alla Confraternita.
Articolo 46 – Devoluzione del patrimonio
1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita
sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del
Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo,
e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del
Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del
suddetto Ufficio.
2. L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la
trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con
il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.
42-bis, c.c.
Articolo 47 – Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli
organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in
quanto compatibile, dal Codice civile.